Ordinanza 587/1989 (ECLI:IT:COST:1989:587)
Massima numero 15466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  13/12/1989;  Decisione del  13/12/1989
Deposito del 29/12/1989; Pubblicazione in G. U. 10/01/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 587/89. MATRIMONIO - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - GIUDIZIO DI APPELLO - SVOLGIMENTO CON IL RITO DELLA CAMERA DI CONSIGLIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La prescrizione del rito camerale per i giudizi di appello avverso le sentenze di separazione personale dei coniugi assicura le necessarie garanzie processuali, e non e' indispensabile la pubblicita' delle udienze, tenuto conto del grado di giudizio e del tipo di controversia trattata. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 101, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma dodicesimo, L. 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 8, L. 6 marzo 1987 n. 74, nonche' dell'art. 23 di quest'ultima legge, interpretati nel senso che escluderebbero l'applicabilita' all'intera fase di appello della forma contenziosa ordinaria). - S.n. 543/1989; nonche' - sulla pubblicita' delle udienze - S.n. 212/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 101  co. 1

Altri parametri e norme interposte