Sentenza 118/2021 (ECLI:IT:COST:2021:118)
Massima numero 43891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  28/04/2021;  Decisione del  28/04/2021
Deposito del 10/06/2021; Pubblicazione in G. U. 16/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43889  43890  43892


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Recupero ai fini residenziali dei sottotetti - Condizioni - Possibile recupero anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti - Ricorso del Governo - Cessazione della materia del contendere.

Testo

È dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 10, comma 1, lett. c), della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, che consente il recupero abitativo dei sottotetti anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti. Nelle more del giudizio, la legge reg. Abruzzo n. 14 del 2020 ha modificato la disposizione impugnata, in modo considerato satisfattivo dal ricorrente, che ha rinunciato all'impugnativa in parte qua. Non constando l'accettazione, da parte della Regione Abruzzo, di detta rinuncia, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla doglianza in esame. (Precedenti citati: sentenze n. 286, n. 171 del 2019 e n. 234 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  28/01/2020  n. 3  art. 10  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte