Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Recupero ai fini residenziali dei sottotetti - Condizioni - Possibile recupero anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti - Ricorso del Governo - Cessazione della materia del contendere.
È dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 10, comma 1, lett. c), della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, che consente il recupero abitativo dei sottotetti anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti. Nelle more del giudizio, la legge reg. Abruzzo n. 14 del 2020 ha modificato la disposizione impugnata, in modo considerato satisfattivo dal ricorrente, che ha rinunciato all'impugnativa in parte qua. Non constando l'accettazione, da parte della Regione Abruzzo, di detta rinuncia, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla doglianza in esame. (Precedenti citati: sentenze n. 286, n. 171 del 2019 e n. 234 del 2017).