Ordinanza 591/1989 (ECLI:IT:COST:1989:591)
Massima numero 15456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  13/12/1989;  Decisione del  13/12/1989
Deposito del 29/12/1989; Pubblicazione in G. U. 10/01/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 591/89. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA - DESTINATARIO ASSENTE - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA - PROCEDURA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disciplina delle notificazioni a mezzo posta, stabilendo che la notifica a destinatario assente si ha per effettuata dopo il compimento di un congruo lasso di tempo (10 gg.) dal deposito, previo avviso, del plico presso l'ufficio postale, consente al notificatario di acquisire, facendo uso di normale diligenza, gli elementi di conoscenza necessari ed utili alla difesa, e pertanto - salva l'eventuale adozione, in sede legislativa, di correttivi in senso di ulteriore garanzia - non viola l'art. 24 Cost., il quale non e' leso se del diritto di difesa non sia assolutamente impedito e frustrato del tutto l'esercizio. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, L. 20 novembre 1982 n. 890). - O.n. 904/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte