Ordinanza 592/1989 (ECLI:IT:COST:1989:592)
Massima numero 15458
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  13/12/1989;  Decisione del  13/12/1989
Deposito del 29/12/1989; Pubblicazione in G. U. 10/01/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 592/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE PER IL RELIGIOSO CHE PRESTI ATTIVITA' NON RETRIBUITA A FAVORE DELL'ENTE DI APPARTENENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'attivita' del religioso - di qualunque specie, ivi compreso l'insegnamento - prestata a favore dell'Ordine o della Congregazione religiosa di appartenenza (o in istituti di essi facenti parte) e non alle dipendenze di "terzi", non costituisce una prestazione lavorativa, ma, un'opera compiuta 'religionis causa' in adempimento dei fini della congregazione, sicche' non e' illegittima la norma che esclude, in detta ipotesi, l'operativita' del vigente sistema delle assicurazioni obbligatorie. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 38 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. unico, comma primo, della legge 3 maggio 1956 n. 392). - S. n. 108/1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte