Ordinanza 593/1989 (ECLI:IT:COST:1989:593)
Massima numero 15505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
13/12/1989; Decisione del
13/12/1989
Deposito del 29/12/1989; Pubblicazione in G. U. 10/01/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 593/89. INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - PROCEDIMENTI RELATIVI A MAGISTRATI - COMPETENZA TERRITORIALE RECIPROCA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER I PROCEDIMENTI CONCERNENTI MAGISTRATI AD ESSI ADDETTI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 593/89. INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - PROCEDIMENTI RELATIVI A MAGISTRATI - COMPETENZA TERRITORIALE RECIPROCA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER I PROCEDIMENTI CONCERNENTI MAGISTRATI AD ESSI ADDETTI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' al legislatore che spetta statuire se ed in quale misura i rapporti che si creano, nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria, tra organo e singoli, influiscano sulla determinazione della competenza, nonche' determinare le soluzioni piu' idonee a garantire l'indipendenza dei giudici e il prestigio della magistratura, e le relative scelte, essendo discrezionali, sono insindacabili nel giudizio di costituzionalita' se non concretano dei meri arbitri. In applicazione di tali principi, la questione di incostituzionalita' delle norme che assegnano ad uffici giudiziari la competenza territoriale reciproca per i procedimenti penali concernenti magistrati ad essi addetti, e' manifestamente inammissibile, richiedendosi un intervento additivo diretto ad apprestare - tra i vari ipotizzabili - un sistema di determinazione della competenza diverso da quello vigente. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., e relativa agli artt. 41-bis cod. proc. pen. - introdotto con legge 22 dicembre 1980 n. 879 - e 11, commi primo e secondo, del nuovo cod. proc. pen., approvato con d.P.R. 24 settembre 1988 n. 447). - S. n. 232/1984; O. nn. 285/1985, 164 e 165/1987, 261/1989.
E' al legislatore che spetta statuire se ed in quale misura i rapporti che si creano, nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria, tra organo e singoli, influiscano sulla determinazione della competenza, nonche' determinare le soluzioni piu' idonee a garantire l'indipendenza dei giudici e il prestigio della magistratura, e le relative scelte, essendo discrezionali, sono insindacabili nel giudizio di costituzionalita' se non concretano dei meri arbitri. In applicazione di tali principi, la questione di incostituzionalita' delle norme che assegnano ad uffici giudiziari la competenza territoriale reciproca per i procedimenti penali concernenti magistrati ad essi addetti, e' manifestamente inammissibile, richiedendosi un intervento additivo diretto ad apprestare - tra i vari ipotizzabili - un sistema di determinazione della competenza diverso da quello vigente. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., e relativa agli artt. 41-bis cod. proc. pen. - introdotto con legge 22 dicembre 1980 n. 879 - e 11, commi primo e secondo, del nuovo cod. proc. pen., approvato con d.P.R. 24 settembre 1988 n. 447). - S. n. 232/1984; O. nn. 285/1985, 164 e 165/1987, 261/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte