Ordinanza 594/1989 (ECLI:IT:COST:1989:594)
Massima numero 15424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  13/12/1989;  Decisione del  13/12/1989
Deposito del 29/12/1989; Pubblicazione in G. U. 10/01/1990
Massime associate alla pronuncia:  15425


Titolo
ORD. 594/89 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI - DIRITTO ALL'INDENNITA' DI RISCHIO RICONOSCIUTA AI MAGISTRATI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Se la disposizione denunciata non incide sul rapporto che il giudice rimettente e' chiamato a decidere, ne' attiene alla composizione dell'organo giudicante, la questione di legittimita' costituzionale e' irrilevante - e, come tale, inammissibile - anche considerando il profilo dell'indipendenza dell'organo (nella specie, commissione tributaria) dal punto di vista del trattamento economico. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 108, comma secondo, 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., e relativa all'art. 2, L. 6 agosto 1984 n. 425, nella parte in cui non estende ai membri delle commissioni tributarie la cd. indennita' di rischio o di funzione spettante ai magistrati). - O.n. 326/1987; S.n. 196/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte