Ordinanza 595/1989 (ECLI:IT:COST:1989:595)
Massima numero 15467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  13/12/1989;  Decisione del  13/12/1989
Deposito del 29/12/1989; Pubblicazione in G. U. 10/01/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 595/89. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOTAIO CHE HA ROGATO L'ATTO TRASMETTENDONE COPIA AL SINDACO - CONCORSO NEL REATO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Una volta che il notaio - trasmettendo al Sindaco copia dell'atto rogato - abbia adempiuto i compiti che la legge reputa idonei ad impedire il reato di lottizzazione abusiva, ogni ulteriore intromissione nel suo atteggiamento interiore equivarrebbe a punire le intenzioni del pubblico ufficiale anche quando queste non si manifestano in atti esteriori idonei a conseguire l'evento vietato. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di incostituzionalita' dell'art. 21, L. 28 febbraio 1985 n. 47, in quanto esclude la responsabilita' dei notai pur se consapevoli dell'illiceita' dell'atto di lottizzazione che si inducono a rogare).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte