Sentenza 1/1990 (ECLI:IT:COST:1990:1)
Massima numero 14835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
13/12/1989; Decisione del
13/12/1989
Deposito del 02/01/1990; Pubblicazione in G. U. 10/01/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1/90. MILITARI - UFFICIALI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DESTITUITI - DIRITTO ALLA PENSIONE - CONDIZIONE - ANZIANITA' DI VENTI ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVO - MAGGIORAZIONE RISPETTO AL PIU' FAVOREVOLE LIMITE DI DURATA PREVISTO NELLA NORMATIVA ANTERIORE - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 1/90. MILITARI - UFFICIALI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DESTITUITI - DIRITTO ALLA PENSIONE - CONDIZIONE - ANZIANITA' DI VENTI ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVO - MAGGIORAZIONE RISPETTO AL PIU' FAVOREVOLE LIMITE DI DURATA PREVISTO NELLA NORMATIVA ANTERIORE - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Elevando da quindici a venti anni l'anzianita' di servizio ai fini del conseguimento della pensione normale da parte del personale militare destituito, il legislatore delegato non ha oltrepassato il limite dei principi e criteri direttivi posti dalla legge (delega) 28 ottobre 1970, n. 775 (all'art. 6), ma ha invece correttamente esercitato la delega ricevuta: la maggiore durata dell'anzianita' di servizio e' stata, infatti, introdotta, sia pure a modifica della disciplina anteriore - incisa, peraltro, da sentenze della Corte costituzionale -, con criteri di uniformita' e di generale applicazione a tutti i soggetti rimossi o destituiti, non solo militari ma anche civili. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - V. S. nn. 91/1984 e 349/1985
Elevando da quindici a venti anni l'anzianita' di servizio ai fini del conseguimento della pensione normale da parte del personale militare destituito, il legislatore delegato non ha oltrepassato il limite dei principi e criteri direttivi posti dalla legge (delega) 28 ottobre 1970, n. 775 (all'art. 6), ma ha invece correttamente esercitato la delega ricevuta: la maggiore durata dell'anzianita' di servizio e' stata, infatti, introdotta, sia pure a modifica della disciplina anteriore - incisa, peraltro, da sentenze della Corte costituzionale -, con criteri di uniformita' e di generale applicazione a tutti i soggetti rimossi o destituiti, non solo militari ma anche civili. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - V. S. nn. 91/1984 e 349/1985
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 28/10/1970
n. 775
art. 6