Ordinanza 3/1990 (ECLI:IT:COST:1990:3)
Massima numero 14901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
13/12/1989; Decisione del
13/12/1989
Deposito del 02/01/1990; Pubblicazione in G. U. 10/01/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 3/90. LOCAZIONE IMMOBILI URBANI - USO ABITAZIONE - EQUO CANONE - SOMME NON DOVUTE - AZIONE DI RIPETIZIONE - TERMINE DI DECADENZA DI SEI MESI DALLA RICONSEGNA DEL LOCALE - OMESSA PREVISIONE DI ALTRE IPOTESI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 3/90. LOCAZIONE IMMOBILI URBANI - USO ABITAZIONE - EQUO CANONE - SOMME NON DOVUTE - AZIONE DI RIPETIZIONE - TERMINE DI DECADENZA DI SEI MESI DALLA RICONSEGNA DEL LOCALE - OMESSA PREVISIONE DI ALTRE IPOTESI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La mancata estensione della disciplina dell'azione di ripetizione di somme corrisposte dal conduttore, in violazione dei divieti e limiti di legge, nel termine di decadenza di sei mesi dalla riconsegna del locale, prevista dall'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, alle ipotesi di cessazione del rapporto di locazione originario, per vendita allo stesso conduttore o a terzi, cui non si accompagni la restituzione del bene, non puo' dirsi ingiustificata. Non si puo' infatti ritenere che in tutti indiscriminatamente i casi in cui il soggetto passivo della domanda di ripetizione delle somme pagate oltre il dovuto abbia cessato di rivestire la qualita' di locatore, anche il conduttore abbia dismesso la propria qualita', e cosi' abbia cessato di versare in quella situazione di esposizione a ritorsioni - ricollegabili all'accertamento, da lui postulato, di una minor misura del canone dovuto - che giustifica, per le conseguenti remore all'esercizio del diritto, il trattamento previsto dalla norma impugnata. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392).
La mancata estensione della disciplina dell'azione di ripetizione di somme corrisposte dal conduttore, in violazione dei divieti e limiti di legge, nel termine di decadenza di sei mesi dalla riconsegna del locale, prevista dall'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, alle ipotesi di cessazione del rapporto di locazione originario, per vendita allo stesso conduttore o a terzi, cui non si accompagni la restituzione del bene, non puo' dirsi ingiustificata. Non si puo' infatti ritenere che in tutti indiscriminatamente i casi in cui il soggetto passivo della domanda di ripetizione delle somme pagate oltre il dovuto abbia cessato di rivestire la qualita' di locatore, anche il conduttore abbia dismesso la propria qualita', e cosi' abbia cessato di versare in quella situazione di esposizione a ritorsioni - ricollegabili all'accertamento, da lui postulato, di una minor misura del canone dovuto - che giustifica, per le conseguenti remore all'esercizio del diritto, il trattamento previsto dalla norma impugnata. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte