Sentenza 118/2021 (ECLI:IT:COST:2021:118)
Massima numero 43892
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  28/04/2021;  Decisione del  28/04/2021
Deposito del 10/06/2021; Pubblicazione in G. U. 16/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43889  43890  43891


Titolo
Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione Abruzzo - Titolari di benefici abitativi e di sostegno economico - Soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona - Esclusione - Irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 42, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, che esclude da una serie di benefici abitativi e di sostegno economico chi sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la persona, tra i quali i delitti di atti persecutori, di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di maltrattamenti in famiglia. La disposizione impugnata dal Governo - la quale è stata medio tempore modificata dalla legge reg. Abruzzo n. 14 del 2020, senza però che tale ius superveniens abbia avuto carattere satisfattivo, per cui non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere - accomuna irragionevolmente sotto un'unica disciplina situazioni del tutto differenti, come quelle disciplinate dalle norme che prevedono i reati contro la persona. Tale indifferenziata esclusione non appare ragionevolmente correlabile alla ratio che sorregge le misure in questione, finalizzate a rispondere a situazioni di bisogno economico e abitativo spesso conseguenti a una separazione o a un divorzio, e al tempo stesso a consentire al genitore non assegnatario dell'abitazione in precedenza condivisa di continuare ad accudire i figli, assicurandogli una collocazione abitativa nelle vicinanze. Irragionevole appare, altresì, la natura assoluta della preclusione, a prescindere dal tempo della commissione del reato per il quale sia intervenuta condanna definitiva. Né, ancora, l'esclusione dal beneficio potrebbe trovare spiegazione in una finalità in senso lato sanzionatoria nei confronti di chi abbia commesso uno dei reati indicati dalla disposizione impugnata, dal momento che una simile finalità esulerebbe, all'evidenza, dalle competenze regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 9 del 2021 e n. 44 del 2020).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  28/01/2020  n. 3  art. 42  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte