Ordinanza 5/1990 (ECLI:IT:COST:1990:5)
Massima numero 14822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  13/12/1989;  Decisione del  13/12/1989
Deposito del 02/01/1990; Pubblicazione in G. U. 10/01/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 5/90. RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - GIUDIZIO TRIBUTARIO - AZIONE DI RIVALSA DELLO STATO, PARTE IN CAUSA - MANCATA PREVISIONE (TRANNE IL CASO CHE IL COMPORTAMENTO DEL GIUDICE COSTITUISCA REATO) - RAZIONALITA' - RICHIAMO DI PRECEDENTI PRONUNCE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Risponde a criteri di razionalita' e non incide sulla indipendenza e l'imparzialita' degli organi giudicanti che (come nei giudizi tributari) lo Stato, ove sia parte in causa, possa agire verso il giudice per danni nella sola ipotesi in cui il comportamento dello stesso costituisca reato. Questa limitazione, peraltro, si inquadra in un sistema di scelte di politica legislativa e contemperamento tra interessi di rilievo costituzionale, gia' ritenuto legittimo. (Manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3, 101 e 108 della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, l. 13 aprile 1988, n. 117). - SS. 2/1968; 26/1987 e 18/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte