Sentenza 11/1990 (ECLI:IT:COST:1990:11)
Massima numero 14837
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/01/1990; Decisione del
18/01/1990
Deposito del 23/01/1990; Pubblicazione in G. U. 31/01/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 11/90 ONERI DEDUCIBILI - SPESE DI SPEDALITA' - ACCOLLO SPONTANEO DI SPESE PER PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO - DEDUZIONE DELL'ONERE SOSTENUTO - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 11/90 ONERI DEDUCIBILI - SPESE DI SPEDALITA' - ACCOLLO SPONTANEO DI SPESE PER PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO - DEDUZIONE DELL'ONERE SOSTENUTO - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'accollo spontaneo di spese di ricovero ospedaliero per i parenti entro il terzo grado quando i soggetti, che le sostengono, non vi siano obbligati, costituisce mera liberalita' ovvero comportamento ispirato a un generico dovere di solidarieta'; come tale esso non rende assimilabile la situazione di tali soggetti non solo a quella degli eredi legittimi o testamentari - nei confronti dei quali puo' operare la rivalsa ospedaliera - ma neppure a quella degli obbligati agli alimenti; pertanto la deducibilita' dal reddito del contribuente degli oneri in questione non potrebbe derivare da una pronuncia additiva della Corte, ma solo da un intervento del legislatore, che li ammettesse alla deduzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114).
L'accollo spontaneo di spese di ricovero ospedaliero per i parenti entro il terzo grado quando i soggetti, che le sostengono, non vi siano obbligati, costituisce mera liberalita' ovvero comportamento ispirato a un generico dovere di solidarieta'; come tale esso non rende assimilabile la situazione di tali soggetti non solo a quella degli eredi legittimi o testamentari - nei confronti dei quali puo' operare la rivalsa ospedaliera - ma neppure a quella degli obbligati agli alimenti; pertanto la deducibilita' dal reddito del contribuente degli oneri in questione non potrebbe derivare da una pronuncia additiva della Corte, ma solo da un intervento del legislatore, che li ammettesse alla deduzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte