Ordinanza 12/1990 (ECLI:IT:COST:1990:12)
Massima numero 14920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  18/01/1990;  Decisione del  18/01/1990
Deposito del 23/01/1990; Pubblicazione in G. U. 31/01/1990
Massime associate alla pronuncia:  14921


Titolo
ORD. 12/90 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ORDINAMENTI PREVIDENZIALI DI CATEGORIA - SPECIFICITA' E AUTONOMIA - APPLICABILITA' IN VIA ANALOGICA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI - DENUNCIATE CARENZE PREVIDENZIALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Ogni ordinamento previdenziale di categoria ha una propria specificita' e autonomia e non puo' essere applicato in sede giudiziale in via analogica ad altra categoria. Pertanto, nel caso, il vuoto di disciplina che si creerebbe a seguito alla ipotizzata declaratoria di incostituzionalita' della norma impugnata (art. 21 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, denunciato nella parte in cui non detta i criteri da seguire per la determinazione dell'ammontare del contributo E.N.P.A.M. e, correlativamente, della liquidazione della pensione dei medici liberi professionisti, non dipendenti, iscritti all'Albo) non puo' essere colmato con il regime previdenziale apprestato per la categoria dei dottori commercialisti, come chiede la parte attrice del giudizio a quo (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 D.C.P. St. 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con l. 17 aprile 1956, n. 561, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost). - O. n. 238/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte