Ordinanza 12/1990 (ECLI:IT:COST:1990:12)
Massima numero 14921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
18/01/1990; Decisione del
18/01/1990
Deposito del 23/01/1990; Pubblicazione in G. U. 31/01/1990
Massime associate alla pronuncia:
14920
Titolo
ORD. 12/90 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRATTAMENTI PREVIDENZIALI - CONDIZIONI E MODALITA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITI - FATTISPECIE - MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI - ORDINAMENTO PREVIDENZIALE - DENUNCIATE CARENZE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 12/90 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRATTAMENTI PREVIDENZIALI - CONDIZIONI E MODALITA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITI - FATTISPECIE - MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI - ORDINAMENTO PREVIDENZIALE - DENUNCIATE CARENZE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Spetta al legislatore, nella sua discrezionalita', porre le condizioni e le modalita' della erogazione di trattamenti previdenziali, onde nel giudizio di costituzionalita' non possono sindacarsi le scelte effettuate se non siano palesemente arbitrarie. Il che non e' nella specie, concernente denunciate carenze nell'ordinamento previdenziale dei medici liberi professionisti, riguardo al quale va anche comunque considerato che da parte dell'E.N.P.A.M. (deliberazione 17 dicembre 1988) sono in corso le opportune modifiche regolamentari le quali, tra l'altro, prevedono un sistema contributivo rapportato al reddito dell'assistito, e che, inoltre, in base all'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, le pensioni erogate dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti, ivi compresi i medici, non possono essere di importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 D.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con l. 17 aprile 1956, n. 561, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - O. n. 238/1989.
Spetta al legislatore, nella sua discrezionalita', porre le condizioni e le modalita' della erogazione di trattamenti previdenziali, onde nel giudizio di costituzionalita' non possono sindacarsi le scelte effettuate se non siano palesemente arbitrarie. Il che non e' nella specie, concernente denunciate carenze nell'ordinamento previdenziale dei medici liberi professionisti, riguardo al quale va anche comunque considerato che da parte dell'E.N.P.A.M. (deliberazione 17 dicembre 1988) sono in corso le opportune modifiche regolamentari le quali, tra l'altro, prevedono un sistema contributivo rapportato al reddito dell'assistito, e che, inoltre, in base all'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, le pensioni erogate dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti, ivi compresi i medici, non possono essere di importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 D.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con l. 17 aprile 1956, n. 561, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - O. n. 238/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte