Sentenza 119/2021 (ECLI:IT:COST:2021:119)
Massima numero 43915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  11/05/2021;  Decisione del  11/05/2021
Deposito del 10/06/2021; Pubblicazione in G. U. 16/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43916  43917  43918  43919  43920  43921


Titolo
Thema decidendum - Ulteriori motivi di censura dedotti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009, sono inammissibili i nuovi ed autonomi profili di illegittimità costituzionale proposti dalle parti costituite, relativi alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, 13 e 18 CEDU, poiché spetta alla sola ordinanza di rimessione determinare il thema decidendum sottoposto alla Corte costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 49 del 2021).

Atti oggetto del giudizio

legge  23/07/2009  n. 99  art. 41  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 13  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 18