Ordinanza 17/1990 (ECLI:IT:COST:1990:17)
Massima numero 14922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  18/01/1990;  Decisione del  18/01/1990
Deposito del 23/01/1990; Pubblicazione in G. U. 31/01/1990
Massime associate alla pronuncia:  14923


Titolo
ORD. 17/90 A. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLA SCUOLA - POSSIBILITA' DI MANTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I SESSANTACINQUE ANNI DI ETA' FINO AL CONSEGUIMENTO DEL MASSIMO DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel riordinare il regime pensionistico del personale della scuola, l'art. 15 l. 30 luglio 1973, n. 477, ha fissato per tutti i dipendenti l'eta' pensionabile nel sessantacinquesimo anno consentendo eccezionalmente a coloro che erano stati assunti anteriormente al 1 ottobre 1974 di continuare a prestare servizio fino al conseguimento del massimo della pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di eta', che anche secondo la legge precedente era l'eta' pensionabile massima. La mancata estensione della norma agli assunti in servizio dopo il 1 ottobre 1974 non comporta violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione in quanto il legislatore puo' fissare i requisiti, i termini e i modi del conseguimento dei trattamenti previdenziali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma, legge 30 luglio 1973, n. 477, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost.). - O. n. 710/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte