Ordinanza 17/1990 (ECLI:IT:COST:1990:17)
Massima numero 14923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
18/01/1990; Decisione del
18/01/1990
Deposito del 23/01/1990; Pubblicazione in G. U. 31/01/1990
Massime associate alla pronuncia:
14922
Titolo
ORD. 17/90 B. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLA SCUOLA - POSSIBILITA' DI MANTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I SESSANTACINQUE ANNI DI ETA' FINO AL CONSEGUIMENTO DEL MASSIMO DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE - NORME DI LEGGI REGIONALI DI DIVERSO CONTENUTO - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERLE A TERTIUM COMPARATIONIS - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 17/90 B. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLA SCUOLA - POSSIBILITA' DI MANTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I SESSANTACINQUE ANNI DI ETA' FINO AL CONSEGUIMENTO DEL MASSIMO DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE - NORME DI LEGGI REGIONALI DI DIVERSO CONTENUTO - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERLE A TERTIUM COMPARATIONIS - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Secondo un principio piu' volte affernato dalla Corte una norma derogatoria non puo' essere assunta a parametro di legittimita' della regola generale dettata in una determinata materia. Pertanto le disposizioni delle leggi della regione Calabria riapprovata il 31 luglio 1986 e della regione Campania riapprovata il 9 dicembre 1986, che consentono per i dipendenti delle stesse regioni, il mantenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di eta' fino al conseguimento della pensione, non possono essere assunte come tertium comparationis per infirmare il principio della legge statale che riguardo all'eta' pensionabile fissa in generale per tutti i dipendenti il suddetto limite. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 legge 30 luglio 1973, n. 477, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 461/1989.
Secondo un principio piu' volte affernato dalla Corte una norma derogatoria non puo' essere assunta a parametro di legittimita' della regola generale dettata in una determinata materia. Pertanto le disposizioni delle leggi della regione Calabria riapprovata il 31 luglio 1986 e della regione Campania riapprovata il 9 dicembre 1986, che consentono per i dipendenti delle stesse regioni, il mantenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di eta' fino al conseguimento della pensione, non possono essere assunte come tertium comparationis per infirmare il principio della legge statale che riguardo all'eta' pensionabile fissa in generale per tutti i dipendenti il suddetto limite. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 legge 30 luglio 1973, n. 477, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 461/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte