Sentenza 119/2021 (ECLI:IT:COST:2021:119)
Massima numero 43916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
11/05/2021; Decisione del
11/05/2021
Deposito del 10/06/2021; Pubblicazione in G. U. 16/06/2021
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009. La mancata valutazione dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 37 cod. proc. amm., che consente la rimessione in termini per errore scusabile, non pregiudica la rilevanza della questione, poiché il dubbio sulla legittimità costituzionale di una norma impositiva di un onere processuale precede la questione della applicabilità di un rimedio eventualmente offerto dall'ordinamento (anche) per il caso di inosservanza di tale norma.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009. La mancata valutazione dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 37 cod. proc. amm., che consente la rimessione in termini per errore scusabile, non pregiudica la rilevanza della questione, poiché il dubbio sulla legittimità costituzionale di una norma impositiva di un onere processuale precede la questione della applicabilità di un rimedio eventualmente offerto dall'ordinamento (anche) per il caso di inosservanza di tale norma.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/07/2009
n. 99
art. 41
co. 5
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte