Sentenza 26/1990 (ECLI:IT:COST:1990:26)
Massima numero 14839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  18/01/1990;  Decisione del  18/01/1990
Deposito del 23/01/1990; Pubblicazione in G. U. 31/01/1990
Massime associate alla pronuncia:  14838  14840


Titolo
SENT. 26/1990 B. PROFESSIONI - PERITI INDUSTRIALI - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO - CONDIZIONE - DIPLOMA CONSEGUITO AL TERMINE DEL CORSO DI STUDI - MANCANZA DI UNO SPECIFICO ESAME DI STATO ABILITANTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE

Testo
Considerate le caratteristiche non solo dell'esame conclusivo, ma anche quelle (almeno parzialmente) pratiche e professionali del corso di studi per il conseguimento del diploma di perito industriale, non puo' essere ritenuta irragionevole la scelta del legislatore - cui spetta in materia ampia discrezionalita' - di considerare il diploma conseguito - all'esito dell'esame di Stato conclusivo del corso - titolo sufficiente per l'iscrizione nell'albo professionale; ben potendo, del resto, lo stesso legislatore - cosi' come ha disposto per la categoria dei geometri (con la legge n. 75 del 1985) - adottare anche per i periti industriali una diversa disciplina che istituisca un apposito esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, legge 24 giugno 1923 n. 1395). (punti 3-4 diritto) - cfr. S. nn. 43/1972, 111/1973, 16/1975, 174/1980, 207/1983 (in tema di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33  co. 5

Altri parametri e norme interposte