Ordinanza 27/1990 (ECLI:IT:COST:1990:27)
Massima numero 14863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  18/01/1990;  Decisione del  18/01/1990
Deposito del 23/01/1990; Pubblicazione in G. U. 31/01/1990
Massime associate alla pronuncia:  14862


Titolo
ORD. 27/90 B. OBIEZIONE DI COSCIENZA - RIFIUTO DEL SERVIZIO DI LEVA PER MOTIVI DI COSCIENZA - MISURA DELLA PENA EDITTALE - DECISIONE ADOTTATA CON SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 409/1989 - CONTENUTO EFFETTIVO.

Testo
Col dichiarare (sent. n. 409/1989) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772 nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziche' in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziche' in quella di due anni, la Corte ha non gia' sostituito la pena ex art. 8, secondo comma, della legge n. 772/1972, bensi' si e' piu' semplicemente limitata a ricavare dal sistema creato dallo stesso legislatore la necessitata applicabilita' della pena ex art. 151 c.p.m.p.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 28