Sentenza 28/1990 (ECLI:IT:COST:1990:28)
Massima numero 14911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
18/01/1990; Decisione del
18/01/1990
Deposito del 26/01/1990; Pubblicazione in G. U. 31/01/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 28/90. PROVINCIA DI BOLZANO - IMMOBILI DI EDILIZIA ABITATIVA E AGEVOLATA - DECESSO DELL'ASSEGNATARIO ORIGINARIO - SUCCESSIONE DEI SUPERSTITI NEL RAPPORTO DI LOCAZIONE - FIGLI DI UN FIGLIO PREMORTO DEL CONDUTTORE, CONVIVENTI CON QUEST'ULTIMO FINO AL MOMENTO DELLA SUA MORTE - ESCLUSIONE DAL DIRITTO A SUCCEDERE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 28/90. PROVINCIA DI BOLZANO - IMMOBILI DI EDILIZIA ABITATIVA E AGEVOLATA - DECESSO DELL'ASSEGNATARIO ORIGINARIO - SUCCESSIONE DEI SUPERSTITI NEL RAPPORTO DI LOCAZIONE - FIGLI DI UN FIGLIO PREMORTO DEL CONDUTTORE, CONVIVENTI CON QUEST'ULTIMO FINO AL MOMENTO DELLA SUA MORTE - ESCLUSIONE DAL DIRITTO A SUCCEDERE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Non e' ragionevole differenziare, con riguardo alla tutela dell'alloggio, ipotesi identiche riguardanti i nipoti 'ex filio' di assegnatari di immobili di edilizia agevolata (nella provincia di Bolzano) e gia' conviventi con gli stessi assegnatari, poiche', in particolare, il diritto alla successione nel rapporto locatizio dei nipoti non puo' essere fatto dipendere da una condizione eminentemente aleatoria qual e' la sopravvivenza all'assegnatario del loro genitore. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, nella parte in cui, in caso di decesso dell'assegnatario originario, esclude dal diritto di succedere nel rapporto di locazione i figli di un figlio premorto del conduttore, i quali abbiano continuato a convivere con quest'ultimo fino al momento della sua morte.
Non e' ragionevole differenziare, con riguardo alla tutela dell'alloggio, ipotesi identiche riguardanti i nipoti 'ex filio' di assegnatari di immobili di edilizia agevolata (nella provincia di Bolzano) e gia' conviventi con gli stessi assegnatari, poiche', in particolare, il diritto alla successione nel rapporto locatizio dei nipoti non puo' essere fatto dipendere da una condizione eminentemente aleatoria qual e' la sopravvivenza all'assegnatario del loro genitore. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, nella parte in cui, in caso di decesso dell'assegnatario originario, esclude dal diritto di succedere nel rapporto di locazione i figli di un figlio premorto del conduttore, i quali abbiano continuato a convivere con quest'ultimo fino al momento della sua morte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte