Sentenza 29/1990 (ECLI:IT:COST:1990:29)
Massima numero 15386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  18/01/1990;  Decisione del  18/01/1990
Deposito del 26/01/1990; Pubblicazione in G. U. 31/01/1990
Massime associate alla pronuncia:  15387  15388  15389


Titolo
SENT. 29/90 A. PROFESSIONI SANITARIE - PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO - ESAME DI STATO ABILITANTE - PROGRAMMI E PROVE DI ESAME - DISCIPLINA DEMANDATA AD UN REGOLAMENTO MINISTERIALE ANZICHE' AD UNA FONTE PRIMARIA O AD UNA LEGGE QUADRO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La circostanza che l'art. 3 della legge n. 1378 del 1956 abbia demandato 'in toto' ad un regolamento ministeriale - anziche' ad una fonte primaria o ad una legge quadro - la disciplina delle prove di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, non rende incostituzionale la disposizione di legge, in quanto la prescrizione dell'art. 35, comma quinto, della Costituzione non pone una riserva di legge in ordine alla determinazione delle prove di esame per l'abilitazione professionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 8.12.1956, n. 1378).(punto 2 diritto)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33  co. 5

Altri parametri e norme interposte