Sentenza 29/1990 (ECLI:IT:COST:1990:29)
Massima numero 15388
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
18/01/1990; Decisione del
18/01/1990
Deposito del 26/01/1990; Pubblicazione in G. U. 31/01/1990
Titolo
SENT. 29/90 C. SANITA' PUBBLICA - SERVIZI OSPEDALIERI - SERVIZI DI ANALISI E DI VIROLOGIA - POSIZIONI APICALI E INTERMEDIE IN ORGANICO - ESCLUSIONE DI BIOLOGI E CHIMICI - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
SENT. 29/90 C. SANITA' PUBBLICA - SERVIZI OSPEDALIERI - SERVIZI DI ANALISI E DI VIROLOGIA - POSIZIONI APICALI E INTERMEDIE IN ORGANICO - ESCLUSIONE DI BIOLOGI E CHIMICI - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Testo
L'inserimento dei biologi e chimici negli organici dei servizi ospedalieri di analisi e virologia - sia nella posizione apicale sia nelle posizioni intermedie e iniziali - non puo' essere disposto con una pronunzia additiva, in quanto esso non e' mera estensione meccanica, frutto di scelte logicamente e costituzionalmente necessitate, ma comporta al contrario una pluralita' di scelte tecnico-discrezionali tra diverse soluzioni possibili in relazione ad una varieta' di fattori (quali, ad es., tipologia della struttura ospedaliera, tipo di analisi da praticare e cosi' via); scelte, quindi, riservate esclusivamente al legislatore, cui deve esser rivolto l'auspicio a riconsiderare le posizioni delle categorie professionali interessate - secondo i principi di professionalita', pari dignita' a tutti i livelli e congrua ed efficace organizzazione dei servizi pubblici preordinati alla tutela della salute - nell'ambito di un'organica disciplina della materia. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23 e 16 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128). (punti 4-6 diritto).
L'inserimento dei biologi e chimici negli organici dei servizi ospedalieri di analisi e virologia - sia nella posizione apicale sia nelle posizioni intermedie e iniziali - non puo' essere disposto con una pronunzia additiva, in quanto esso non e' mera estensione meccanica, frutto di scelte logicamente e costituzionalmente necessitate, ma comporta al contrario una pluralita' di scelte tecnico-discrezionali tra diverse soluzioni possibili in relazione ad una varieta' di fattori (quali, ad es., tipologia della struttura ospedaliera, tipo di analisi da praticare e cosi' via); scelte, quindi, riservate esclusivamente al legislatore, cui deve esser rivolto l'auspicio a riconsiderare le posizioni delle categorie professionali interessate - secondo i principi di professionalita', pari dignita' a tutti i livelli e congrua ed efficace organizzazione dei servizi pubblici preordinati alla tutela della salute - nell'ambito di un'organica disciplina della materia. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23 e 16 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128). (punti 4-6 diritto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
co. 5
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte