Sentenza 31/1990 (ECLI:IT:COST:1990:31)
Massima numero 15043
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  18/01/1990;  Decisione del  18/01/1990
Deposito del 26/01/1990; Pubblicazione in G. U. 31/01/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 31/90. REGIONE ABRUZZO - USI CIVICI - AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE DI TERRE CIVICHE NON ASSEGNATE PREVIAMENTE A CATEGORIA - POTERE REGIONALE DI CONVALIDARE L'AUTORIZZAZIONE NONCHE' DI DISPORRE LA "SCLASSIFICAZIONE" - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile - in quanto le norme impugnate non sono applicabili nella specie - la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, 117 e 118 Cost. e relativa agli artt. 7 e 10 della legge reg. Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, nella parte in cui consentono alla Regione, rispettivamente, di provvedere alla convalida delle pregresse autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria; e di disporre la sclassificazione di porzioni di terre civiche che, per effetto di utilizzazioni improprie, abbiano ormai perduto la qualita' di terreni agrari ovvero boschivi e pascolivi. (Nella specie, l'autorizzazione ad alienare e' stata concessa previa assegnazione del terreno alla categoria dei "terreni boschivi e pascolivi", di guisa che trattasi di terre gia' sdemanializzate).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte