Sentenza 32/1990 (ECLI:IT:COST:1990:32)
Massima numero 15052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
18/01/1990; Decisione del
18/01/1990
Deposito del 26/01/1990; Pubblicazione in G. U. 31/01/1990
Titolo
SENT. 32/90 C. PRELAZIONE (DIRITTTO DI) - FONDO IN COMUNIONE VOLONTARIA - ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI UN COMPROPRIETARIO - DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL COMPROPRIETARIO CHE COLTIVI DIRETTAMENTE UNA PARTE INDIVIDUA DEL FONDO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 32/90 C. PRELAZIONE (DIRITTTO DI) - FONDO IN COMUNIONE VOLONTARIA - ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI UN COMPROPRIETARIO - DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL COMPROPRIETARIO CHE COLTIVI DIRETTAMENTE UNA PARTE INDIVIDUA DEL FONDO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La situazione del comproprietario che coltivi direttamente una parte individuata del fondo comune non e' assimilabile a quelle che - nell'ambito delle finalita' indicate dall'art. 44 Cost. - danno titolo alla prelazione agraria, dal momento che non ricorre la 'ratio' giustificatrice di alcuna di esse; l'esclusione del diritto di prelazione sulla quota alienata da altro comproprietario e', anzi, giustificata dal fatto che, finche' non sia intervenuta l'usucapione per effetto del possesso esclusivo, il godimento separato di una parte concreta del fondo comune e' giuridicamente irrilevante, sia ai fini della divisione del fondo sia per l'acquisto della qualita' di coltivatore diretto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, L. 26 maggio 1965 n. 590 e 7, L. 14 agosto 1971 n. 817, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost., con riguardo ai principi di eguaglianza e di razionalita').
La situazione del comproprietario che coltivi direttamente una parte individuata del fondo comune non e' assimilabile a quelle che - nell'ambito delle finalita' indicate dall'art. 44 Cost. - danno titolo alla prelazione agraria, dal momento che non ricorre la 'ratio' giustificatrice di alcuna di esse; l'esclusione del diritto di prelazione sulla quota alienata da altro comproprietario e', anzi, giustificata dal fatto che, finche' non sia intervenuta l'usucapione per effetto del possesso esclusivo, il godimento separato di una parte concreta del fondo comune e' giuridicamente irrilevante, sia ai fini della divisione del fondo sia per l'acquisto della qualita' di coltivatore diretto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, L. 26 maggio 1965 n. 590 e 7, L. 14 agosto 1971 n. 817, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost., con riguardo ai principi di eguaglianza e di razionalita').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte