Ordinanza 33/1990 (ECLI:IT:COST:1990:33)
Massima numero 14915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
18/01/1990; Decisione del
18/01/1990
Deposito del 26/01/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Titolo
ORD. 33/90 A. EDILIZIA ED URBANISTICA - REATI EDILIZI - SANZIONI - DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO DISPOSTA CON LA SENTENZA DI CONDANNA - NATURA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - CONDIZIONAMENTO DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA AL POTERE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 33/90 A. EDILIZIA ED URBANISTICA - REATI EDILIZI - SANZIONI - DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO DISPOSTA CON LA SENTENZA DI CONDANNA - NATURA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - CONDIZIONAMENTO DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA AL POTERE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, di cui all'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' emesso in via sostitutiva della mancata esecuzione della demolizione da parte dell'autorita' amministrativa ed a chiusura di tutto un sistema sanzionatorio amministrativo ed ha quindi natura di provvedimento amministrativo. Di conseguenza, alla stregua del diritto vivente, e' da escludere che la norma suddetta, nel prevederne la emanazione, condizioni l'esercizio della funzione giudiziaria alle decisioni del potere amministrativo (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47, in riferimento all'art. 104, primo comma, Cost.).
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, di cui all'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' emesso in via sostitutiva della mancata esecuzione della demolizione da parte dell'autorita' amministrativa ed a chiusura di tutto un sistema sanzionatorio amministrativo ed ha quindi natura di provvedimento amministrativo. Di conseguenza, alla stregua del diritto vivente, e' da escludere che la norma suddetta, nel prevederne la emanazione, condizioni l'esercizio della funzione giudiziaria alle decisioni del potere amministrativo (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47, in riferimento all'art. 104, primo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 104
co. 1
Altri parametri e norme interposte