Ordinanza 33/1990 (ECLI:IT:COST:1990:33)
Massima numero 14916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  18/01/1990;  Decisione del  18/01/1990
Deposito del 26/01/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Massime associate alla pronuncia:  14915  14917


Titolo
ORD. 33/90 B. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI EDILIZI - SANZIONI - DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO DISPOSTA CON LA SENTENZA DI CONDANNA - INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA SOGGEZIONE DEI GIUDICI ALLA LEGGE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Poiche' e' la stessa legge (art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47) ad imporre al giudice ordinario d'adottare, nei casi previsti di mancato intervento dell'autorita' amministrativa, il provvedimento di demolizione dell'opera abusiva, non sussiste il denunziato contrasto con il principio di soggezione del giudice alla legge (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47, in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte