Ordinanza 35/1990 (ECLI:IT:COST:1990:35)
Massima numero 14913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
18/01/1990; Decisione del
18/01/1990
Deposito del 26/01/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Massime associate alla pronuncia:
14912
Titolo
ORD. 35/90 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - IMPROPONIBILITA' DELLA DOMANDA DA PARTE DI PERSONA NON IN ISTATO DI DETENZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 35/90 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - IMPROPONIBILITA' DELLA DOMANDA DA PARTE DI PERSONA NON IN ISTATO DI DETENZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La improponibilita' della domanda di liberazione anticipata per i periodi di carcerazione gia' sofferti, da parte di persona non in istato di detenzione, prevista dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) non e' in contrasto con il principio della finalita' rieducativa della pena, giacche' anche il "residuo" di pena detentiva e' finalizzato, secondo il comando della sentenza di condanna (non "superata" da un'attuale valutazione "penitenziaria" della partecipazione del condannato all'opera rieducativa) alla rieducazione dello stesso (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).
La improponibilita' della domanda di liberazione anticipata per i periodi di carcerazione gia' sofferti, da parte di persona non in istato di detenzione, prevista dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) non e' in contrasto con il principio della finalita' rieducativa della pena, giacche' anche il "residuo" di pena detentiva e' finalizzato, secondo il comando della sentenza di condanna (non "superata" da un'attuale valutazione "penitenziaria" della partecipazione del condannato all'opera rieducativa) alla rieducazione dello stesso (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte