Ordinanza 36/1990 (ECLI:IT:COST:1990:36)
Massima numero 14928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
18/01/1990; Decisione del
18/01/1990
Deposito del 26/01/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Massime associate alla pronuncia:
14924
Titolo
ORD. 36/90 B. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI STRUMENTI ATTI AD APRIRE O FORZARE SERRATURE - MANCATA PRECISAZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROPRIE DI TALI STRUMENTI - INCERTEZZA DEL PRECETTO - ASSERITA ATTRIBUZIONE AL GIUDICE DI ECCESSIVA DISCREZIONALITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 36/90 B. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI STRUMENTI ATTI AD APRIRE O FORZARE SERRATURE - MANCATA PRECISAZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROPRIE DI TALI STRUMENTI - INCERTEZZA DEL PRECETTO - ASSERITA ATTRIBUZIONE AL GIUDICE DI ECCESSIVA DISCREZIONALITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Per costante giurisprudenza della Corte e' legittimo, per la descrizione del fatto-reato, l'uso di espressioni meramente indicative o di comune esperienza in quanto non impongono al giudice oneri esorbitanti dalla normale opera ermeneutica. Peraltro, nel caso, l'art. 707 del codice penale, nel sanzionare, per determinati soggetti, il possesso ingiustificato anche di "strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature" non contiene una previsione generica ed indeterminata bensi' pone un divieto di possesso di arnesi individuabili con esattezza attraverso l'indicazione della loro attitudine funzionale ad aprire o sforzare serrature. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 707 c.p. sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - Riguardo alla richiamata giurisprudenza sul principio di determinatezza: S. nn. 27/1961, 7/1965, 191/1970, 42/1972, 188/1975, 49/1980, 70/1982, 247/1989 e O. nn. 156/1983, 169/1983, 5/1984, 84/1984, 75/1985, 159/1986.
Per costante giurisprudenza della Corte e' legittimo, per la descrizione del fatto-reato, l'uso di espressioni meramente indicative o di comune esperienza in quanto non impongono al giudice oneri esorbitanti dalla normale opera ermeneutica. Peraltro, nel caso, l'art. 707 del codice penale, nel sanzionare, per determinati soggetti, il possesso ingiustificato anche di "strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature" non contiene una previsione generica ed indeterminata bensi' pone un divieto di possesso di arnesi individuabili con esattezza attraverso l'indicazione della loro attitudine funzionale ad aprire o sforzare serrature. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 707 c.p. sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - Riguardo alla richiamata giurisprudenza sul principio di determinatezza: S. nn. 27/1961, 7/1965, 191/1970, 42/1972, 188/1975, 49/1980, 70/1982, 247/1989 e O. nn. 156/1983, 169/1983, 5/1984, 84/1984, 75/1985, 159/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte