Ordinanza 38/1990 (ECLI:IT:COST:1990:38)
Massima numero 14929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
18/01/1990; Decisione del
18/01/1990
Deposito del 26/01/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Massime associate alla pronuncia:
14930
Titolo
ORD. 38/90 A. PENE PECUNIARIE - PREVISIONE DI DEFINIZIONE IN VIA BREVE - VIGENZA NON COME PRINCIPIO COSTITUZIONALE MA COME PRINCIPIO DEL SISTEMA DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - POSSIBILI DEROGHE - CONDIZIONI.
ORD. 38/90 A. PENE PECUNIARIE - PREVISIONE DI DEFINIZIONE IN VIA BREVE - VIGENZA NON COME PRINCIPIO COSTITUZIONALE MA COME PRINCIPIO DEL SISTEMA DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - POSSIBILI DEROGHE - CONDIZIONI.
Testo
Il principio per cui la pena pecuniaria non puo' essere applicata ove non sia legislativamente prevista la preventiva possibilita' della definizione in via breve, pur non avendo valore di principio costituzionale, vige nell'ambito del sistema delle sanzioni delle violazioni finanziarie (art. 15 legge 7 gennaio 1929, n. 4). In tale ambito esso consente tuttavia alcune deroghe, in relazione alla peculiarita' delle diverse imposte (es. registro, successione) e percio' non manifestamente irrazionali.
Il principio per cui la pena pecuniaria non puo' essere applicata ove non sia legislativamente prevista la preventiva possibilita' della definizione in via breve, pur non avendo valore di principio costituzionale, vige nell'ambito del sistema delle sanzioni delle violazioni finanziarie (art. 15 legge 7 gennaio 1929, n. 4). In tale ambito esso consente tuttavia alcune deroghe, in relazione alla peculiarita' delle diverse imposte (es. registro, successione) e percio' non manifestamente irrazionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte