Ordinanza 38/1990 (ECLI:IT:COST:1990:38)
Massima numero 14930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  18/01/1990;  Decisione del  18/01/1990
Deposito del 26/01/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Massime associate alla pronuncia:  14929


Titolo
ORD. 38/90 B. IMPOSTA DI REGISTRO - VIOLAZIONI SANZIONATE CON PENA PECUNIARIA - MANCATA PREVISIONE DELL'OBLAZIONE - PECULIARITA' DELL'IMPOSTA DI REGISTRO - RAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il sistema di irrogazione della pena pecuniaria e', per l'imposta di registro, strutturato diversamente da quanto previsto per l'imposta I.V.A., posto che per la prima l'irrogazione della pena e' contestuale alla rilevazione della violazione, mentre per la seconda la rilevazione e la irrogazione della pena avvengono in diversi momenti cosi' che e' possibile l'oblazione nei trenta giorni successivi alla rilevazione dell'infrazione. Peraltro, la previsione per l'imposta di registro della riduzione ad un sesto della pena massima costituisce l'equivalente, in concreto, della definizione in via breve pur essendo diversa la natura dei due istituti. Non e' percio' in contrasto con il principio di eguaglianza che per le violazioni in materia di imposta di registro passibili di pena pecuniaria, la definizione in via breve, in deroga al principio stabilito dall'art. 15 legge 7 gennaio 1929, n. 4 (ved. precedente massima A) non sia consentita. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte