Sentenza 40/1990 (ECLI:IT:COST:1990:40)
Massima numero 15066
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
31/01/1990; Decisione del
31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Titolo
SENT. 40/90 A. NOTAIO - MISURE CAUTELARI - INABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - APPLICAZIONE AUTOMATICA IN CASO DI CONDANNA PER ALCUNI REATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 40/90 A. NOTAIO - MISURE CAUTELARI - INABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - APPLICAZIONE AUTOMATICA IN CASO DI CONDANNA PER ALCUNI REATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Al giudice che procede dev'esser consentito di valutare discrezionalmente, fuor d'ogni automatismo, l'opportunita' di applicare o meno la misura cautelare dell'inabilitazione all'esercizio di funzioni notarili, tanto piu' che anche il nuovo codice di procedura penale affida alla discrezione del giudice sia la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio sia il divieto temporaneo di esercitare determinate attivita' professionali. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio di razionalita' 'ex' art. 3 Cost. - l'art. 139, n. 2, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, nella parte in cui prevede che il giudice penale inabiliti 'de jure', anziche' sulla base di valutazioni discrezionali, il notaio che sia stato condannato, per alcuno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 della legge stessa, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata (da cio' conseguendo che l'inabilitazione facoltativa prevista dal successivo art. 140 si estende a "qualunque reato").
Al giudice che procede dev'esser consentito di valutare discrezionalmente, fuor d'ogni automatismo, l'opportunita' di applicare o meno la misura cautelare dell'inabilitazione all'esercizio di funzioni notarili, tanto piu' che anche il nuovo codice di procedura penale affida alla discrezione del giudice sia la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio sia il divieto temporaneo di esercitare determinate attivita' professionali. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio di razionalita' 'ex' art. 3 Cost. - l'art. 139, n. 2, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, nella parte in cui prevede che il giudice penale inabiliti 'de jure', anziche' sulla base di valutazioni discrezionali, il notaio che sia stato condannato, per alcuno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 della legge stessa, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata (da cio' conseguendo che l'inabilitazione facoltativa prevista dal successivo art. 140 si estende a "qualunque reato").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte