Sentenza 40/1990 (ECLI:IT:COST:1990:40)
Massima numero 15078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  31/01/1990;  Decisione del  31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Massime associate alla pronuncia:  15066  15079  15080


Titolo
SENT. 40/90 B. NOTAIO - SANZIONI DISCIPLINARI - DESTITUZIONE DI DIRITTO IN CASO DI CONDANNA PER ALCUNI REATI - IRROGAZIONE AUTOMATICA, SENZA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
La destituzione di diritto del notaio penalmente condannato per uno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3, della legge notarile, non costituisce un effetto penale della condanna ne' una pena accessoria, ma una sanzione disciplinare, la cui automatica ed indifferenziata previsione per l'infinita serie di situazioni che stanno nell'area della commissione di uno stesso, pur grave, reato, viola il "principio di proporzione" il quale e' alla base della razionalita' che domina il "principio di eguaglianza". E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost - l'art. 142, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, nella parte in cui prevede che "e' destituito di diritto" il notaio che ha riportato condanna per uno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3, della stessa legge, anziche' riservare ogni provvedimento al procedimento disciplinare camerale del Tribunale civile, come per le altre cause enunciate nello stesso art. 142. - S. n. 971/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte