Sentenza 40/1990 (ECLI:IT:COST:1990:40)
Massima numero 15079
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  31/01/1990;  Decisione del  31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Massime associate alla pronuncia:  15066  15078  15080


Titolo
SENT. 40/90 C. NOTAIO - MISURE CAUTELARI E SANZIONI DISCIPLINARI - IRROGAZIONE DELL'INABILITAZIONE DI DIRITTO E DELLA DESTITUZIONE DI DIRITTO DA PARTE DEL GIUDICE PENALE, CONTESTUALMENTE ALLA CONDANNA PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Posto che la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3, della legge notarile non e' piu' causa di "destituzione di diritto" del notaio ma di destituzione discrezionale irrogabile dal Tribunale civile in camera di consiglio, quale giudice disciplinare, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi i commi primo e terzo dell'art. 158, L. 16 febbraio 1913 n. 89, i quali prevedono la competenza del giudice penale che emetta una delle predette sentenze di condanna a dichiarare la destituzione di diritto, nonche' il comma secondo del medesimo articolo, il quale contempla esclusivamente il potere del giudice penale di dichiarare l'inabilitazione di diritto 'ex' art. 139, e non anche quella facoltativa di cui all'art. 140.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte