Sentenza 40/1990 (ECLI:IT:COST:1990:40)
Massima numero 15080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
31/01/1990; Decisione del
31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Titolo
SENT. 40/90 D. NOTAIO - AZIONE DISCIPLINARE - TERMINE DI PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA CHE DEFINISCE IL PROCESSO PENALE PENDENTE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 40/90 D. NOTAIO - AZIONE DISCIPLINARE - TERMINE DI PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA CHE DEFINISCE IL PROCESSO PENALE PENDENTE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Una volta riconosciuta alla destituzione natura di sanzione disciplinare irrogabile dal giudice disciplinare in esito ad apposito procedimento, diviene impossibile, in presenza della pregiudiziale penale, comminare la sanzione disciplinare entro il termine di prescrizione di quattro anni dalla commessa infrazione, come richiesto, a pena d'improcedibilita', dalla giurisprudenza della Cassazione. Pertanto, ad evitare un irrazionale privilegio a favore dei notai colpevoli delle violazioni piu' gravi, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale conseguenziale - 'ex' art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87 - dell'art. 146, L. 16 febbraio 1913 n. 89, nella parte in cui non prevede che l'azione disciplinare rimanga sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza quando per il fatto illecito sia promosso processo penale.
Una volta riconosciuta alla destituzione natura di sanzione disciplinare irrogabile dal giudice disciplinare in esito ad apposito procedimento, diviene impossibile, in presenza della pregiudiziale penale, comminare la sanzione disciplinare entro il termine di prescrizione di quattro anni dalla commessa infrazione, come richiesto, a pena d'improcedibilita', dalla giurisprudenza della Cassazione. Pertanto, ad evitare un irrazionale privilegio a favore dei notai colpevoli delle violazioni piu' gravi, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale conseguenziale - 'ex' art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87 - dell'art. 146, L. 16 febbraio 1913 n. 89, nella parte in cui non prevede che l'azione disciplinare rimanga sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza quando per il fatto illecito sia promosso processo penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27