Sentenza 40/1990 (ECLI:IT:COST:1990:40)
Massima numero 15080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  31/01/1990;  Decisione del  31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Massime associate alla pronuncia:  15066  15078  15079


Titolo
SENT. 40/90 D. NOTAIO - AZIONE DISCIPLINARE - TERMINE DI PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA CHE DEFINISCE IL PROCESSO PENALE PENDENTE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Una volta riconosciuta alla destituzione natura di sanzione disciplinare irrogabile dal giudice disciplinare in esito ad apposito procedimento, diviene impossibile, in presenza della pregiudiziale penale, comminare la sanzione disciplinare entro il termine di prescrizione di quattro anni dalla commessa infrazione, come richiesto, a pena d'improcedibilita', dalla giurisprudenza della Cassazione. Pertanto, ad evitare un irrazionale privilegio a favore dei notai colpevoli delle violazioni piu' gravi, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale conseguenziale - 'ex' art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87 - dell'art. 146, L. 16 febbraio 1913 n. 89, nella parte in cui non prevede che l'azione disciplinare rimanga sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza quando per il fatto illecito sia promosso processo penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27