Sentenza 41/1990 (ECLI:IT:COST:1990:41)
Massima numero 16063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
31/01/1990; Decisione del
31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 41/90. SERVIZIO MILITARE - RITARDO PER MOTIVI DI STUDIO - CHIAMATA ALLE ARMI DOPO LA CESSAZIONE DEL TITOLO AL RITARDO - MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE - MATERIA COPERTA DA RISERVA DI LEGGE - APPLICABILITA' DEL TERMINE DI UN ANNO (DA DATA CERTA) COME STABILITO PER LA CHIAMATA ORDINARIA - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 41/90. SERVIZIO MILITARE - RITARDO PER MOTIVI DI STUDIO - CHIAMATA ALLE ARMI DOPO LA CESSAZIONE DEL TITOLO AL RITARDO - MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE - MATERIA COPERTA DA RISERVA DI LEGGE - APPLICABILITA' DEL TERMINE DI UN ANNO (DA DATA CERTA) COME STABILITO PER LA CHIAMATA ORDINARIA - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Gli artt. 23 e 52 della Costituzione, nello stabilire una riserva di legge in ordine alla previsione e regolamentazione del servizio militare, hanno attribuito al cittadino obbligato un vero e proprio diritto a conoscere con certezza il periodo di vita in cui, sottratto alle sue normali occupazioni, dovra' assolvere all'obbligo impostogli dalla Costituzione. Sicche', similmente a quanto previsto dal legislatore in via ordinaria per i giovani arruolati, che restano soggetti alla chiamata di leva nel corso dell'anno di compimento del diciannovesimo anno di eta', anche coloro che hanno rinviato per motivi di studio l'assolvimento dell'obbligo di leva devono poter beneficiare di un termine certo di chiamata alle armi. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975 n. 191, nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo.
Gli artt. 23 e 52 della Costituzione, nello stabilire una riserva di legge in ordine alla previsione e regolamentazione del servizio militare, hanno attribuito al cittadino obbligato un vero e proprio diritto a conoscere con certezza il periodo di vita in cui, sottratto alle sue normali occupazioni, dovra' assolvere all'obbligo impostogli dalla Costituzione. Sicche', similmente a quanto previsto dal legislatore in via ordinaria per i giovani arruolati, che restano soggetti alla chiamata di leva nel corso dell'anno di compimento del diciannovesimo anno di eta', anche coloro che hanno rinviato per motivi di studio l'assolvimento dell'obbligo di leva devono poter beneficiare di un termine certo di chiamata alle armi. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975 n. 191, nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 52
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte