Sentenza 119/2021 (ECLI:IT:COST:2021:119)
Massima numero 43920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  11/05/2021;  Decisione del  11/05/2021
Deposito del 10/06/2021; Pubblicazione in G. U. 16/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43915  43916  43917  43918  43919  43921


Titolo
Giustizia amministrativa - Controversie in materia di produzione energetica, in particolare relative a infrastrutture di trasporto ricomprese, o da ricomprendere, nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale dei gasdotti - Competenza funzionale del TAR Lazio, anche per i processi pendenti - Onere per la parte interessata di riassunzione dei giudizi pendenti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009, nella parte in cui, attribuendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza territoriale del TAR Lazio, sede di Roma, alcune controversie in materia di impianti energetici, prevede che il termine per la riassunzione del ricorso decorra dalla data di entrata in vigore della legge. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato impone un diretto onere di riassunzione a carico delle parti, pur in assenza di analoga pronuncia giurisdizionale, perseguendo un obiettivo di celerità nella trattazione di delicate controversie attinenti ad interessi significativi. Tuttavia, nel caso in esame, l'onere stesso non è accompagnato dalla previsione di un avviso alle parti costituite, dal quale soltanto decorra il termine breve fissato per la riassunzione, sfociando in una eccentricità lesiva del principio di ragionevolezza.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/07/2009  n. 99  art. 41  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte