Sentenza 42/1990 (ECLI:IT:COST:1990:42)
Massima numero 15234
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  31/01/1990;  Decisione del  31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 42/90. ASSEGNI FAMILIARI - DIRITTO - ATTRIBUZIONE AL FIGLIO LAVORATORE PER FRATELLI E SORELLE MINORI A CARICO - PREVISIONE NELLA SOLA IPOTESI DI STATO DI ABBANDONO DEI FIGLI E NON ANCHE IN QUELLA IN CUI IL GENITORE SIA DISOCCUPATO SENZA INDENNITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".

Testo
L'omessa previsione, nella legge sugli assegni familiari, dell'ipotesi in cui il genitore risulti disoccupato senza indennita', e l'omessa equiparazione di tale ipotesi allo stato di abbandono - in cui e' riconosciuto al figlio (maggiorenne) lavoratore il diritto agli assegni per fratelli o sorelle minori a carico - crea non soltanto una irrazionale disparita' di trattamento di situazioni omogenee, ma lede altresi' i precetti costituzionali relativi alla tutela della famiglia. Pertanto, per contrasto con gli artt. 3, 31 e 38 Cost. va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma secondo, lett. a) del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari, non prevede anche l'ipotesi dello stato di disoccupazione del padre senza indennita'. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 511 del 1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte