Sentenza 43/1990 (ECLI:IT:COST:1990:43)
Massima numero 15257
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
31/01/1990; Decisione del
31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 43/90. REGIONE VENETO - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - ACCUMULI TEMPORANEI PRESSO IL PRODUTTORE O PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE O TRATTAMENTO - DISCIPLINA - PERIODICO SMALTIMENTO SECONDO LE DIRETTIVE DELLA GIUNTA REGIONALE - ESONERO DALL'OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE REGIONALE DI CUI AL D.P.R. N. 915 DEL 1985 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
SENT. 43/90. REGIONE VENETO - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - ACCUMULI TEMPORANEI PRESSO IL PRODUTTORE O PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE O TRATTAMENTO - DISCIPLINA - PERIODICO SMALTIMENTO SECONDO LE DIRETTIVE DELLA GIUNTA REGIONALE - ESONERO DALL'OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE REGIONALE DI CUI AL D.P.R. N. 915 DEL 1985 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
Testo
Con l'escludere l'obbligo dell'autorizzazione regionale - obbligo previsto e sanzionato, per la non diversa ipotesi dello stoccaggio provvisorio, dal d.P.R. n. 915 del 1985 - in relazione all'accumulo temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso l'impianto di depurazione, la legge della Regione Veneto del 16 aprile 1985, n. 33 ha, invero, interferito negativamente con le norme penali statali disciplinando e considerando lecita un'attivita' che invece l'ordinamento statale sanziona penalmente. Di conseguenza, per violazione degli artt. 117 e 25 della Costituzione, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale della stessa legge regionale, nella parte in cui esclude l'obbligo dell'autorizzazione regionale di cui agli artt. 6, lett. d) e 16, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o trattamento. - cfr. sent. nn. 179 del 1976, 79 del 1977 e 370 del 1989.
Con l'escludere l'obbligo dell'autorizzazione regionale - obbligo previsto e sanzionato, per la non diversa ipotesi dello stoccaggio provvisorio, dal d.P.R. n. 915 del 1985 - in relazione all'accumulo temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso l'impianto di depurazione, la legge della Regione Veneto del 16 aprile 1985, n. 33 ha, invero, interferito negativamente con le norme penali statali disciplinando e considerando lecita un'attivita' che invece l'ordinamento statale sanziona penalmente. Di conseguenza, per violazione degli artt. 117 e 25 della Costituzione, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale della stessa legge regionale, nella parte in cui esclude l'obbligo dell'autorizzazione regionale di cui agli artt. 6, lett. d) e 16, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o trattamento. - cfr. sent. nn. 179 del 1976, 79 del 1977 e 370 del 1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1982
n. 915
art. 6 lett.d)
decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1982
n. 915
art. 16
co. 1