Sentenza 44/1990 (ECLI:IT:COST:1990:44)
Massima numero 15058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
31/01/1990; Decisione del
31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Massime associate alla pronuncia:
15059
Titolo
SENT. 44/90 A. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DEI MINORI IN CASI PARTICOLARI - DIFFERENZA DI ETA' DI DICIOTTO ANNI FRA ADOTTANTE E ADOTTANDO - COMPARAZIONE CON LA SOGLIA MININA DI ETA' PER IL RICONOSCIMENTO O LA LEGITTIMAZIONE DELLA PROLE - SITUAZIONI NON OMOGENEE.
SENT. 44/90 A. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DEI MINORI IN CASI PARTICOLARI - DIFFERENZA DI ETA' DI DICIOTTO ANNI FRA ADOTTANTE E ADOTTANDO - COMPARAZIONE CON LA SOGLIA MININA DI ETA' PER IL RICONOSCIMENTO O LA LEGITTIMAZIONE DELLA PROLE - SITUAZIONI NON OMOGENEE.
Testo
La differenza di eta' di diciotto anni richiesta come dato temporale di distanza fra adottante e adottando minorenne (art. 44, comma quinto, L. n. 184 del 1983) prescinde da giustificazioni naturalistiche e dunque non e' confrontabile con la soglia minima di eta' (sedici anni) richiesta per il riconoscimento o la legittimazione della prole generata (artt. 250 e 284 cod. civ.).
La differenza di eta' di diciotto anni richiesta come dato temporale di distanza fra adottante e adottando minorenne (art. 44, comma quinto, L. n. 184 del 1983) prescinde da giustificazioni naturalistiche e dunque non e' confrontabile con la soglia minima di eta' (sedici anni) richiesta per il riconoscimento o la legittimazione della prole generata (artt. 250 e 284 cod. civ.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte