Sentenza 44/1990 (ECLI:IT:COST:1990:44)
Massima numero 15058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  31/01/1990;  Decisione del  31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Massime associate alla pronuncia:  15059


Titolo
SENT. 44/90 A. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DEI MINORI IN CASI PARTICOLARI - DIFFERENZA DI ETA' DI DICIOTTO ANNI FRA ADOTTANTE E ADOTTANDO - COMPARAZIONE CON LA SOGLIA MININA DI ETA' PER IL RICONOSCIMENTO O LA LEGITTIMAZIONE DELLA PROLE - SITUAZIONI NON OMOGENEE.

Testo
La differenza di eta' di diciotto anni richiesta come dato temporale di distanza fra adottante e adottando minorenne (art. 44, comma quinto, L. n. 184 del 1983) prescinde da giustificazioni naturalistiche e dunque non e' confrontabile con la soglia minima di eta' (sedici anni) richiesta per il riconoscimento o la legittimazione della prole generata (artt. 250 e 284 cod. civ.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte