Sentenza 44/1990 (ECLI:IT:COST:1990:44)
Massima numero 15059
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
31/01/1990; Decisione del
31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Massime associate alla pronuncia:
15058
Titolo
SENT. 44/90 B. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DEI MINORI IN CASI PARTICOLARI - ADOZIONE DI MINORE FIGLIO ANCHE ADOTTIVO DEL CONIUGE DELL'ADOTTANTE - DIFFERENZA DI ETA' DI DICIOTTO ANNI FRA ADOTTANTE E ADOTTANDO - INDEROGABILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 44/90 B. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DEI MINORI IN CASI PARTICOLARI - ADOZIONE DI MINORE FIGLIO ANCHE ADOTTIVO DEL CONIUGE DELL'ADOTTANTE - DIFFERENZA DI ETA' DI DICIOTTO ANNI FRA ADOTTANTE E ADOTTANDO - INDEROGABILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Nel caso del coniuge che adotti il minore figlio anche adottivo dell'altro coniuge, l'inderogabilita' del divario minimo di eta' (diciotto anni) fra adottante e adottando puo' compromettere la realizzazione del valore costituzionale dell'unita' della famiglia, cui e' ispirata l'anzidetta specie particolare di adozione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 30, commi primo e terzo, Cost. - l'art. 44, comma quinto, L. 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui, limitatamente al disposto della lett. b) del primo comma, non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistono validi motivi per la realizzazione dell'unita' familiare, l'intervallo di eta' di diciotto anni.
Nel caso del coniuge che adotti il minore figlio anche adottivo dell'altro coniuge, l'inderogabilita' del divario minimo di eta' (diciotto anni) fra adottante e adottando puo' compromettere la realizzazione del valore costituzionale dell'unita' della famiglia, cui e' ispirata l'anzidetta specie particolare di adozione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 30, commi primo e terzo, Cost. - l'art. 44, comma quinto, L. 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui, limitatamente al disposto della lett. b) del primo comma, non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistono validi motivi per la realizzazione dell'unita' familiare, l'intervallo di eta' di diciotto anni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 30
co. 1
Costituzione
art. 30
co. 3
Altri parametri e norme interposte