Sentenza 49/1990 (ECLI:IT:COST:1990:49)
Massima numero 15530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  31/01/1990;  Decisione del  31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 49/90. TERMINI - TERMINI PROCESSUALI - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE CONDOMINIALI - SOSPENSIONE IN PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e' connessa alla particolare difficolta' di ottenere l'assistenza di un difensore durante tale periodo, e dunque si impone ogni qual volta la possibilita' di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere, a pena di decadenza, un suo diritto. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per menomazione del diritto alla tutela giurisdizionale 'ex' art. 24 Cost. - l'art. 1, L. 7 ottobre 1969 n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea del condominio. - S. nn. 40/1985, 255/2987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte