Sentenza 50/1990 (ECLI:IT:COST:1990:50)
Massima numero 15560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  31/01/1990;  Decisione del  31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Massime associate alla pronuncia:  15561


Titolo
SENT. 50/90 A. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - BENEFICI PREVISTI PER GLI INVALIDI CIVILI - INAPPLICABILITA' AI MINORATI PSICHICI IDONEI A PROFICUO IMPIEGO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
L'esclusione dei minorati psichici dai benefici previsti dalle norme sulle assunzioni obbligatorie li colloca in una posizione di isolamento e di discriminazione rispetto ai colpiti da invalidita' fisica. Pertanto, in attesa di completa revisione legislativa della disciplina vigente, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482, nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacita' lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili. - S. nn. 52/1985, 1088/1988; O. n. 951/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte