Sentenza 50/1990 (ECLI:IT:COST:1990:50)
Massima numero 15561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
31/01/1990; Decisione del
31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 07/02/1990
Massime associate alla pronuncia:
15560
Titolo
SENT. 50/90 B. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - MINORATI PSICHICI - ACCERTAMENTO MEDICO DELLA POSSIBILITA' DI PROFICUO IMPIEGO IN MANSIONI COMPATIBILI - OMESSA PREVISIONE - MANCANZA NEL COLLEGIO SANITARIO DI SPECIALISTA IN DISCIPLINE NEUROLOGICHE O PSICHIATRICHE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 50/90 B. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - MINORATI PSICHICI - ACCERTAMENTO MEDICO DELLA POSSIBILITA' DI PROFICUO IMPIEGO IN MANSIONI COMPATIBILI - OMESSA PREVISIONE - MANCANZA NEL COLLEGIO SANITARIO DI SPECIALISTA IN DISCIPLINE NEUROLOGICHE O PSICHIATRICHE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
Testo
In conseguenza dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalita' dell'esclusione dei minorati psichici idonei a proficuo impiego dai benefici previsti dalle norme sulle assunzioni obbligatorie, va dichiarato d'ufficio costituzionalmente illegittimo - ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87 - l'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui in ordine agli accertamenti medici non prevede anche i minorati psichici, agli effetti della valutazione concreta di compatibilita' dello stato del soggetto con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente, da disporsi a cura del Collegio sanitario ivi previsto ed integrato con un componente specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche.
In conseguenza dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalita' dell'esclusione dei minorati psichici idonei a proficuo impiego dai benefici previsti dalle norme sulle assunzioni obbligatorie, va dichiarato d'ufficio costituzionalmente illegittimo - ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87 - l'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui in ordine agli accertamenti medici non prevede anche i minorati psichici, agli effetti della valutazione concreta di compatibilita' dello stato del soggetto con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente, da disporsi a cura del Collegio sanitario ivi previsto ed integrato con un componente specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27