Sentenza 51/1990 (ECLI:IT:COST:1990:51)
Massima numero 15461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
31/01/1990; Decisione del
31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 14/02/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 51/90. TRASPORTI E COLLEGAMENTI AEREI - REGIONE VALLE D'AOSTA - INCENTIVAZIONE - PARTECIPAZIONE AZIONARIA AL CAPITALE DI SOCIETA' PER AZIONI (S.P.A. AIR VALLEE) - AUTORIZZAZIONE LEGISLATIVA ALLA GIUNTA REGIONALE ALLA RELATIVA SOTTOSCRIZIONE - ASSERITA DISCIPLINA DI MATERIA SOTTRATTA ALLE COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 51/90. TRASPORTI E COLLEGAMENTI AEREI - REGIONE VALLE D'AOSTA - INCENTIVAZIONE - PARTECIPAZIONE AZIONARIA AL CAPITALE DI SOCIETA' PER AZIONI (S.P.A. AIR VALLEE) - AUTORIZZAZIONE LEGISLATIVA ALLA GIUNTA REGIONALE ALLA RELATIVA SOTTOSCRIZIONE - ASSERITA DISCIPLINA DI MATERIA SOTTRATTA ALLE COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La legge regionale che consente alla Valle d'Aosta di svolgere attivita' economica secondo le forme e gli strumenti propri del diritto privato - in virtu' della prevista partecipazione azionaria al capitale di una societa' per azioni (S.p.A. Air Vallee) operante nel settore del trasporto aereo - e' giustificata non solamente per la connessione delle sue finalita' con singole materie attribuite alla competenza regionale (in ispecie, con le materie del turismo, dei lavori pubblici di interesse regionale, dell'industria e commercio) - collegamento invero non necessario trattandosi, nella specie, dell'esercizio di attivita' di natura privatistica - quanto per l'evidente collegamento strumentale con gli obiettivi piu' generali dello "sviluppo economico" cui la Regione e' tenuta a provvedere con riferimento agli interessi della comunita' regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge Regione Valle d'Aosta riapprovata il 7-6-1989). - cfr. sent. nn. 562 e 829 del 1988.
La legge regionale che consente alla Valle d'Aosta di svolgere attivita' economica secondo le forme e gli strumenti propri del diritto privato - in virtu' della prevista partecipazione azionaria al capitale di una societa' per azioni (S.p.A. Air Vallee) operante nel settore del trasporto aereo - e' giustificata non solamente per la connessione delle sue finalita' con singole materie attribuite alla competenza regionale (in ispecie, con le materie del turismo, dei lavori pubblici di interesse regionale, dell'industria e commercio) - collegamento invero non necessario trattandosi, nella specie, dell'esercizio di attivita' di natura privatistica - quanto per l'evidente collegamento strumentale con gli obiettivi piu' generali dello "sviluppo economico" cui la Regione e' tenuta a provvedere con riferimento agli interessi della comunita' regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge Regione Valle d'Aosta riapprovata il 7-6-1989). - cfr. sent. nn. 562 e 829 del 1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/02/1982
n. 182
art. 31
legge 16/05/1978
n. 196
art. 6
co. 3 lett.d