Sentenza 53/1990 (ECLI:IT:COST:1990:53)
Massima numero 15469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  31/01/1990;  Decisione del  31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 14/02/1990
Massime associate alla pronuncia:  15468  15470


Titolo
SENT. 53/90 B. ELEZIONI - ELETTORATO PASSIVO - ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - ESCLUSIONE PER I TITOLARI DI FARMACIE CONVENZIONATE SOSTITUITI PER LA DURATA DEL MANDATO ELETTIVO - MANCATA ESTENSIONE DEL BENEFICIO AD ALTRE CATEGORIE PROFESSIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il beneficio della sostituzione temporanea, per la durata del mandato elettivo, concesso ai titolari di farmacie convenzionate - ai fini dell'esclusione della operativita' nei loro confronti di cause di ineleggibilita' - e' istituto del tutto peculiare previsto per la sola categoria dei farmacisti in relazione alle connotazioni speciali, che vengono a caratterizzare tale professione e l'esercizio della relativa attivita'. La specificita' dell'impresa farmaceutica non consente, pertanto, che possano essere comparate alla categoria dei farmacisti altre categorie professionali, pur richiamate dalla legge n. 154 del 1981 e per le quali non e' stato previsto il beneficio in questione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma quarto, legge 23 aprile 1981, n. 154). (punto 4 diritto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte