Sentenza 53/1990 (ECLI:IT:COST:1990:53)
Massima numero 15470
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  31/01/1990;  Decisione del  31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 14/02/1990
Massime associate alla pronuncia:  15468  15469


Titolo
SENT. 53/90 C. ELEZIONI - ELETTORATO PASSIVO - ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - OPERATIVITA' - ESCLUSIONE PER I TITOLARI DI FARMACIE CONVENZIONATE SOSTITUITI PER LA DURATA DEL MANDATO ELETTIVO - FARMACISTI SOSTITUTI - OMESSA ESCLUSIONE DEI PROSSIMI CONGIUNTI DEL FARMACISTA ELEGGIBILE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La liberta' e la genuinita' del voto nonche' l'esigenza di evitare conflitti di interessi tra la posizione dell'eletto e la sua funzione presso l'organo elettivo non possono risultare compromesse dalla disposizione di legge che ammette la sostituzione temporanea del farmacista eleggibile (ed eletto) al consiglio comunale, ove la disposizione venga applicata nel senso di ricomprendere tra i possibili sostituti anche i prossimi congiunti del farmacista: tanto il rischio di 'captatio voti' o del conseguimento di vantaggi elettorali da parte del farmacista sostituito quanto il conflitto di interessi sono, infatti, esclusi dalla scissione operata dalla legge tra la titolarita' (conservata al sostituito) e la conduzione dell'azienda (affidata al sostituto con conseguente piena assunzione da parte dello stesso delle responsabilita' professionali e patrimoniali). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma quarto, della legge 23 aprile 1981, n. 154). (punto 5 diritto). - v. Sent. nn. 46 e 510 del 1989; 235 e 1020 del 1988, 43 del 1987, 162 del 1985, 171 del 1984 (in tema di elezioni e di cause di ineleggibilita').

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte