Sentenza 120/2021 (ECLI:IT:COST:2021:120)
Massima numero 43931
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  25/05/2021;  Decisione del  25/05/2021
Deposito del 10/06/2021; Pubblicazione in G. U. 16/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  44816


Titolo
Imposte e tasse - Riscossione - Remunerazione del servizio - Imposizione a carico del debitore di un aggio in percentuale fissa, integrale o ridotta, anziché riferito all'effettivo costo del servizio - Denunciata lesione del diritto di difesa, violazione dei principi di ragionevolezza e di non discriminazione, della riserva di legge, di capacità contributiva e di progressività del sistema tributario, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, eccesso di delega - Intervento riservato alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità delle questioni - Monito al legislatore.

Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla CTP di Venezia in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Cost. - dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009 che, con riguardo alla remunerazione del servizio di riscossione, impone a carico del debitore un aggio in percentuale fissa, integrale o ridotta, anziché riferito all'effettivo costo del servizio. Le esigenze prospettate dal rimettente, pur meritevoli di considerazione, implicano una modifica rientrante nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore. Appare tuttavia indifferibile la riforma della materia, al fine sia di superare il concreto rischio di una sproporzionata misura dell'aggio, sia di rendere efficiente il sistema della riscossione. Poiché le modalità con cui ciò può avvenire sono ben più complesse e varie rispetto alla soluzione richiesta dal rimettente, il legislatore dovrà valutare se l'istituto dell'aggio mantenga ancora una sua ragion d'essere - posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un'attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati - o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema. (Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2019, n. 99 del 2019, n. 51 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 480 del 1993).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  13/04/1999  n. 112  art. 17  co. 1

decreto-legge  29/11/2008  n. 185  art. 32  co. 1

legge  28/01/2009  n. 2  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte