Ordinanza 57/1990 (ECLI:IT:COST:1990:57)
Massima numero 15001
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  31/01/1990;  Decisione del  31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 14/02/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 57/90. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE CONCILIATORE - INDENNITA' DI FUNZIONE - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI MAGISTRATI ORDINARI, AI GIUDICI DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI E AI GIUDICI POPOLARI AI QUALI LA INDENNITA' DI FUNZIONE E' RICONOSCIUTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza della stessa, in quanto le disposizioni denunciate non sono direttamente attinenti alla titolarita' della funzione giurisdizionale e non debbono essere applicate nel giudizio a quo (rilevandosi peraltro che per i magistrati l'indennita' di funzione e' collegata al servizio istituzionale da essi svolto, per il quale opera il principio della omnicomprensivita' della retribuzione, e per i giudici popolari trova la sua ratio nella loro parificazione retributiva agli altri membri del collegio, mentre l'attivita' di giudice conciliatore viene di norma esercitata in aggiunta all'esercizio della professione). - O. nn. 594/1989, 326/1987 e 196/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte