Ordinanza 57/1990 (ECLI:IT:COST:1990:57)
Massima numero 15001
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
31/01/1990; Decisione del
31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 14/02/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 57/90. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE CONCILIATORE - INDENNITA' DI FUNZIONE - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI MAGISTRATI ORDINARI, AI GIUDICI DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI E AI GIUDICI POPOLARI AI QUALI LA INDENNITA' DI FUNZIONE E' RICONOSCIUTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 57/90. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE CONCILIATORE - INDENNITA' DI FUNZIONE - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI MAGISTRATI ORDINARI, AI GIUDICI DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI E AI GIUDICI POPOLARI AI QUALI LA INDENNITA' DI FUNZIONE E' RICONOSCIUTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza della stessa, in quanto le disposizioni denunciate non sono direttamente attinenti alla titolarita' della funzione giurisdizionale e non debbono essere applicate nel giudizio a quo (rilevandosi peraltro che per i magistrati l'indennita' di funzione e' collegata al servizio istituzionale da essi svolto, per il quale opera il principio della omnicomprensivita' della retribuzione, e per i giudici popolari trova la sua ratio nella loro parificazione retributiva agli altri membri del collegio, mentre l'attivita' di giudice conciliatore viene di norma esercitata in aggiunta all'esercizio della professione). - O. nn. 594/1989, 326/1987 e 196/1982.
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza della stessa, in quanto le disposizioni denunciate non sono direttamente attinenti alla titolarita' della funzione giurisdizionale e non debbono essere applicate nel giudizio a quo (rilevandosi peraltro che per i magistrati l'indennita' di funzione e' collegata al servizio istituzionale da essi svolto, per il quale opera il principio della omnicomprensivita' della retribuzione, e per i giudici popolari trova la sua ratio nella loro parificazione retributiva agli altri membri del collegio, mentre l'attivita' di giudice conciliatore viene di norma esercitata in aggiunta all'esercizio della professione). - O. nn. 594/1989, 326/1987 e 196/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte