Sentenza 60/1990 (ECLI:IT:COST:1990:60)
Massima numero 16011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  31/01/1990;  Decisione del  31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 14/02/1990
Massime associate alla pronuncia:  16010


Titolo
SENT. 60/90 B. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - ESTENSIONE ALLE PENE ACCESSORIE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INCIDENZA SUL POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI ADEGUARE LA PENA AL FATTO - CONSEGUENTI DISPARITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Spetta alla discrezionalita' del legislatore, a causa della necessita' di adottare provvedimenti conseguenti in ordine a situazioni connesse, al diritto transitorio e al necessario coordinamento in relazione al nuovo codice di procedura penale, l'eventuale estensione degli effetti della sospensione condizionale, prevista dall'art. 166 del codice penale approvato col r.d. n. 1398/1930 per la sola pena principale, anche alle pene accessorie. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 166 del codice penale approvato col r.d. n. 1398/1930, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione. Fattispecie relativa alla pena accessoria della rimozione dal grado per reato militare).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte